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L’adeguata compilazione del Registro Rifiuti. Breve guida dedicata ai produttori di rifiuti aziendali.

Esistono criteri ben precisi per stabilire chi, come e quando si compila il registro dei rifiuti. Queste regole non sono le più complicate del settore rifiuti, ma troppo spesso non sono chiare per chi le dovrebbe applicare.

Considerato che i principi che regolano attualmente il registro di carico e scarico sono del tutto simili a quelli che definiscono obblighi e tempistiche del RENTRI, analizziamo il presente per capire anche il futuro.

Ecco una breve analisi grazie alla quale è possibile capire meglio i criteri di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti per i produttori di rifiuti.

Chi ha l’obbligo di compilare il registro?

Il Registro (oltre a chi opera nel settore rifiuti, come ad esempio i trasportatori, gli impianti di destinazione e gli intermediari) deve essere tenuto da:  

  • Imprese che producono rifiuti pericolosi;  
  • Imprese che producono solo rifiuti non pericolosi se compiono lavorazioni industriali, artigianali e trattamenti delle acque o abbattimento dei fumi e hanno più di 10 dipendenti.  

Sono esonerati da quest’obbligo:  

  • Gli imprenditori agricoli con un volume d’affari sotto gli 8000 €;  
  • Per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese che hanno meno di 10 dipendenti.  

Riepiloghiamo in una tabella che può risultare di più facile consultazione. 

ATTIVITA’  TIPOLOGIA DI RIFIUTI  NUMERO DI DIPENDENTI  OBBLIGO A TENERE IL REGISTRO  
Artigiano  Solo rifiuti non pericolosi  Meno di 10  NO  
Da 10 in su  SI  
Anche rifiuti pericolosi  Meno di 10  SI  
Da 10 in su  SI  
Industria    Solo rifiuti non pericolosi  Meno di 10  NO  
Da 10 in su  SI  
Anche rifiuti pericolosi  Meno di 10  SI  
Da 10 in su  SI  
Ufficio di servizi (es. Commercialista)  Solo rifiuti non pericolosi  Meno di 10  NO  
Da 10 in su  NO  
Anche rifiuti pericolosi  Meno di 10  SI  
Da 10 in su  SI  

Gli imprenditori agricoli e coloro che svolgono attività di barbiere, parrucchiere, estetista e tatuatori, invece di tenere un Registro di carico e scarico, possono limitarsi alla conservazione per tre anni dei relativi formulari.

Per i produttori il modello su cui effettuare le registrazioni dei movimenti di rifiuti è il MODELLO A contenuto nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 1 Aprile 1998, n.148, fino all’entrata in vigore delle novità introdotte dal DM 59/2023

Le pagine del registro, prima di poter essere utilizzate, devono essere vidimate presso la Camera di Commercio competente per territorio della singola unità locale.

Quanti registri deve avere un’azienda?

Le aziende devono avere un registro diverso e dedicato per ogni unità locale; senza la possibilità, per nessun motivo, di utilizzarlo per unità differenti. L’indirizzo dell’unità locale deve essere riportato nella prima pagina del registro prima di procedere alla relativa vidimazione.

Il Registro deve essere “reso accessibile” presso l’unità locale in caso di controllo da parte degli enti e deve essere conservato per almeno 3 anni dalla data dell’ultima registrazione.  

Quando e cosa devo registrare?

Tenendo distinte le diverse tipologie di rifiuti prodotti bisogna annotare la produzione (carico) e il conferimento (scarico) in una sorta di contabilità delle quantità.

La scrittura di carico di ogni singola tipologia di rifiuto deve essere fatta entro 10 giorni lavorativi da quando il rifiuto è stato prodotto.

La scrittura di scarico deve essere fatta entro 10 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del servizio di smaltimento o recupero generalmente eseguito con un formulario rifiuti.

Le tipologie di informazioni da compilare cambiano fra scritture di carico e di scarico.

SCRITTURA DI CARICO

Caselle Carico/Scarico: mettere una crocetta in prossimità della casella “Carico”;

Del: data di esecuzione della registrazione;

N.: numerazione progressiva su base annuale. Preferibile ad inizio anno ripartire da 1 e numerare tutte le scritture con l’anno (ad esempio: 25/2022). Il progressivo è unico per carichi e scarichi;

N. (Formulario): nulla;

Del (Formulario): nulla;

Rifer. Operazioni di carico: nulla;

Codice: riportare il codice del rifiuto fra quelli previsti dall’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER). Si tratta del codice composto da 6 numeri. I rifiuti pericolosi devono essere evidenziati con l’apposizione di un asterisco dopo le 6 cifre;

Descrizione: riportare la descrizione presente nell’Elenco Europeo dei Rifiuti. Qualora il codice finisca per 98 o 99 è obbligatorio specificare meglio la descrizione del rifiuto;

Stato Fisico: indicare lo stato fisico del rifiuto che si sta caricando scegliendo fra i 4 previsti dalla normativa;

Classi di pericolosità: Solo per i rifiuti pericolosi. Indicare gli eventuali codici HP ottenuti con l’attività di caratterizzazione del rifiuto;

Rifiuto destinato a Smaltimento-cod / Recupero-cod : nulla

Quantità Kg/Litri/Metri cubi: Quantità di rifiuto prodotto non prima di 10 gg dalla data del carico. Dato che il MUD dovrà essere compilato in KG si consiglia di utilizzare solo l’opzione chilogrammi. Si consiglia anche di non utilizzare le virgole.

Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto: da indicare solo nel caso il rifiuto venga prodotto in un luogo diverso dall’unità locale a cui è intestato il registro. Questo campo è generalmente compilato per il carico di rifiuti portati in azienda dopo aver eseguito un’attività di manutenzione presso gli stabilimenti dei propri clienti.

Intermediario / Commerciante: nulla in tutti i campi

Annotazioni: note ritenute rilevanti. Evitare dati non inerenti al registro di carico e scarico o dati recuperabili da altri documenti.

SCRITTURA DI SCARICO

(a seguito dell’emissione di un formulario)

Caselle Carico/Scarico: mettere una crocetta in prossimità della casella “Scarico”;  

Del: data di esecuzione della registrazione che non dev’essere successiva a 10 gg lavorativi rispetto alla data di inizio trasporto indicata sul formulario;  

N.: numerazione progressiva su base annuale. Il progressivo è unico per carichi e scarichi;  

N. (Formulario): numero identificativo del formulario presente sul documento stesso;  

Del (Formulario): data di emissione del formulario generalmente riportata in alto a destra;  

Rifer. Operazioni di carico: citare i numeri di tutte le operazioni di carico riferite alla quantità di rifiuti che si sta scaricando;  

Codice: riportare il codice del rifiuto fra quelli previsti dall’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER). Si tratta del codice composto da 6 numeri. I rifiuti pericolosi devono essere evidenziati con l’apposizione di un asterisco dopo le 6 cifre;  

Descrizione: riportare la descrizione presente nell’Elenco Europeo dei Rifiuti. Qualora il codice finisca per 98 o 99 è obbligatorio specificare meglio la descrizione del rifiuto;  

Stato Fisico: indicare lo stato fisico del rifiuto che si sta caricando scegliendo fra i 4 previsti dalla normativa;  

Classi di pericolosità: Solo per i rifiuti pericolosi. Indicare gli eventuali codici HP ottenuti con l’attività di caratterizzazione del rifiuto;  

Rifiuto destinato a Smaltimento-cod / Recupero-cod: riportare il codice presente sul formulario mettendo una crocetta sul trattamento corrispondente. I codici che iniziano con “R” indicano Recupero e quelli che iniziano con “D”, Smaltimento  

Quantità Kg/Litri/Metri cubi: Quantità di rifiuto smaltito. Generalmente è opportuno attendere il peso riscontrato a destino, essendo quello che dovrà essere utilizzato per il MUD. Se non si riesce ad ottenere il peso verificato a destino entro 10 gg lavorativi è meglio completare la registrazione con il peso indicato in partenza e successivamente annotare quello riscontrato nelle annotazioni.  

Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto: nulla  

Intermediario / Commerciante: compilare tutti i campi con i dati del primo intermediario qualora sia indicato nelle “Annotazioni” del formulario  

Annotazioni: note ritenute rilevanti. Evitare dati non inerenti il registro di carico e scarico o dati recuperabili da altri documenti.   

Per la corretta compilazione dell’attuale registro di carico e scarico si rende necessario seguire indicazioni e accorgimenti definiti da diverse fonti normative. 

Tenendo in considerazione le prospettive di cambiamento definite dal DM 59/2023, se avete dubbi sulle vostre modalità di tenuta del registro credo sia inopportuno intervenire nell’attuale gestione, preferendo piuttosto il passaggio diretto alla soluzione che risolve preventivamente anche i futuri problemi di RENTRI & C. 

Per avere maggiori informazioni a riguardo del nostro REGISTRO OUTDOOR visitate questa pagina

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