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M366 e leghe con piombo: deroga o rischio mascherato? 

Come orientarsi tra la nuova classificazione CLP e l’accordo multilaterale?

Dal 1° settembre 2025 le regole per il trasporto di leghe metalliche contenenti piombo sono cambiate radicalmente. L’accordo multilaterale M366 ha introdotto una deroga all’ADR, ma attenzione: deroga non significa libertà di operare come prima. Analizziamo insieme la situazione per capire come muoversi in sicurezza. 

Il punto di partenza: cosa è cambiato il 1° settembre 

Dal 1° settembre 2025 è entrato in vigore il 21° ATP del Regolamento CLP, che ha introdotto una nuova classificazione armonizzata del piombo: 

  • Il piombo in forma polverulenta è ora classificato come eco-tossico per gli organismi acquatici (H400 e H410) 
  • Il piombo massivo è considerato pericoloso per l’ambiente (H410), sebbene con soglie di concentrazione più elevate, probabilmente per via della minore solubilità in acqua 

Questa nuova classificazione comporta l’applicazione della normativa ADR: le leghe contenenti piombo, anche in forma solida, rientrano nella Classe 9 e sono identificate con il numero ONU 3077. Di conseguenza, devono essere trattate come merci pericolose ai fini del trasporto su strada. 

Agosto 2025: nasce l’accordo M366

Nonostante la novità fosse nota da oltre due anni, molte aziende hanno iniziato a preoccuparsi solo poche settimane prima della scadenza. Le realtà più attente avevano già avviato l’adeguamento all’ADR, ma quelle impreparate hanno generato un clima di agitazione. Temendo difficoltà operative, queste ultime hanno cercato soluzioni alternative coinvolgendo associazioni di categoria e il Ministero dei Trasporti. 

Da questo fermento è nato l’accordo multilaterale M366, proposto l’8 agosto 2025 e attualmente firmato da Italia, Francia e Slovenia, che introduce una deroga temporanea all’applicazione dell’ADR per il trasporto di leghe metalliche contenenti piombo. 

L’introduzione dell’accordo M366 a ridosso della scadenza ha creato situazioni paradossali. Aziende che si erano già organizzate per il trasporto in regime ADR si sono trovate di fronte a destinatari che, facendo riferimento all’accordo, pretendevano l’esclusione dell’ADR. Risultato? Incompatibilità operative e contraddizioni tra mittenti e destinatari. 

Il nodo irrisolto: cosa significa “scarsamente solubile”?

Una delle condizioni chiave per applicare il M366 è che le leghe siano “scarsamente solubili in acqua”. Ma cosa significa davvero? 

  • Alcuni interpretano il termine come riferito alla forma massiva del metallo, con basso rapporto tra massa e superficie esposta 
  • Altri lo intendono come vera e propria solubilità chimica, cioè capacità di disciogliersi in acqua 

Ad oggi non esiste una definizione tecnica ufficiale condivisa. Alcuni enti nazionali hanno chiarito che, secondo il Ministero, il termine “scarsamente solubile” si riferisce a metalli solidi che, immersi in acqua, non si sciolgono. Ma quanti metalli solidi si sciolgono davvero in acqua? La domanda resta aperta. 

Attenzione: deroga, non proroga

È fondamentale chiarire che il M366 non è una proroga. Non consente di continuare a operare come prima del 1° settembre. È una deroga condizionata che impone comunque requisiti specifici: 

  • Imballaggi a tenuta stagna e resistenti all’acqua 
  • Oppure veicoli chiusi o telonati conformi ai codici VC1 o VC2 
  • Presenza a bordo dell’accordo M366 
  • Esclusione da altre classi di pericolo 

Il nostro parere tecnico

L’accordo M366 non modifica la classificazione CLP del piombo: le semplificazioni riguardano solo il trasporto su strada. La pericolosità ambientale della merce deve comunque essere valutata secondo la nuova classificazione armonizzata. 

Per leghe in forma massiva (pani, lingotti, billette) 

Secondo noi si può valutare l’applicazione del M366, eventualmente effettuando test di ecotossicità per verificarne la reale pericolosità. In caso di esito negativo, si potrà escludere l’ADR. 

Per trucioli, polveri e granuli

Affermare la “scarsa solubilità” dei propri scarti, secondo noi è più rischioso. I dati analitici europei disponibili indicano una maggiore ecotossicità e giustificare la deroga potrebbe esporre lo speditore a contestazioni. In questi casi, riteniamo più prudente applicare direttamente l’ADR. 

Tenete presente che la responsabilità del trasporto corretto non è del destinatario, né delle circolari interpretative, ma dello speditore, cioè di chi detiene il materiale. È su questa consapevolezza che deve basarsi ogni scelta.

Se decidete di avvalervi del M366

Anche se sostenuto da pareri scritti nero su bianco, dovete sapere che: 

  • Le condizioni tecniche su cui si basa sono in contrasto con i criteri europei di classificazione 
  • Non è possibile operare come prima del 1° settembre: serve comunque rispettare le condizioni della deroga sopra elencate 
  • Rimane un margine di interpretazione che potrebbe esporvi a contestazioni 

Se scegliete di applicare l’ADR 

Dimostrate eccellenza e rispetto per l’ambiente. Sempre più destinatari si stanno aprendo a ricevere le leghe in regime ADR rendendo operativamente sostenibile questa opzione. È vero, comporta costi aggiuntivi ma può rappresentare una scelta imprenditoriale di tutela aziendale e di crescita ESG.

La Nostra posizione

Quello che possiamo dire con certezza è che il rispetto delle prescrizioni ADR è una manifestazione concreta di attenzione verso il nostro pianeta e questo, oggi più che mai, è un valore da difendere.

Di fronte a normative ambigue, secondo noi la scelta più sicura è sempre quella che protegge la vostra azienda e l’ambiente. 

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