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Analisi Sì, analisi No. Questo è il dilemma

Lo sapete che le analisi possono essere svolte per finalità diverse?

Fin dal primo giorno la domanda che i produttori di rifiuti ci pongono più spesso è:” Perché dobbiamo ripetere le analisi se abbiamo analizzato il nostro rifiuto l’anno scorso?”

La domanda è più che legittima, e proprio per questo teniamo a chiarire il punto in modo definitivo.

Lo faremo elencando tre principi chiave, in questo modo sarete in grado:

di capire se chi vi chiede di eseguire le analisi è onesto o cerca di approfittare della vostra buona fede; di valorizzare al massimo i soldi che spendete.

Spendere senza ottenere tutela è una circostanza antipatica, ma se ci seguirete nel breve percorso dell’articolo potrete acquisire certezze utili per spendere i vostri soldi solo quando e come è davvero necessario.

Iniziamo dai primi 2 concetti, ovvero:

Non tutti i rifiuti hanno bisogno di analisi ai fini normativi;
Le analisi possono rendersi necessarie per un’esigenza del destino.

CONCETTO 1

Per alcune tipologie di rifiuti, è essenziale condurre analisi per comprendere la loro composizione e determinare la classificazione necessaria per la gestione, una pratica obbligatoria secondo le normative vigenti.

In contrasto, per altri rifiuti, questa fase analitica non è richiesta, poiché la loro classificazione e modalità di smaltimento possono essere stabilite senza ulteriori indagini.

Esempio di rifiuto per cui servono le analisi. Consideriamo, ad esempio, un bagno dismesso utilizzato per lo sgrassaggio in una linea di zincatura.

La sua composizione comprende sia sostanze originarie del bagno che i residui acquisiti durante l’azione di sgrassaggio, una miscela quantificabile solo attraverso analisi chimiche dettagliate.

Esempio di rifiuto per cui non servono le analisi.

Le emulsioni oleose scartate da un’officina meccanica rappresentano invece un esempio in cui le analisi non sono necessarie.

Sebbene abbiano perso la loro efficacia lubricante, la composizione chimica di tali scarti è conosciuta già al momento della dismissione.

La percentuale di olio in questi scarti non subisce variazioni significative dalla fase di preparazione iniziale, rendendo superflue ulteriori analisi per determinare la concentrazione di sostanze presenti.

Se vi state chiedendo perché il vostro smaltitore richiede analisi sulle emulsioni oleose, è il momento di passare al secondo concetto.

CONCETTO 2

Un produttore di rifiuti può trovarsi a DOVER fare le analisi per due motivi:

A. Conoscere la composizione percentuale del suo rifiuto per poterlo classificare ai fini della normativa (Concetto 1)

B. Assecondare una richiesta dell’impianto a cui devo conferire il rifiuto.

Riprendiamo il caso delle emulsioni oleose esauste.

Ai fini della classificazione (A) voi potrete evitare di eseguire le analisi perché potrete adempiere a quanto vi impone la normativa rifiuti senza nessuna verifica.

In base all’esigenza (B) del destino in cui intendete conferire il rifiuto, potreste avere bisogno di ripetere l’analisi ogni 6 mesi, ogni 12 mesi, 24 mesi o mai a seconda di quello che è stato loro imposto dall’autorità che li ha autorizzati a trattare i rifiuti.

In base a questi concetti ora possiamo porre l’accento su una differenza fondamentale, ovvero la durata delle analisi in base alla loro finalità.

Se il ciclo produttivo e le materie prime che generano il vostro rifiuto non cambiano in modo significativo possiamo affermare che:

“Le vostre analisi di classificazione ai fini normativi non hanno una scadenza prestabilita, ma possono essere troppo vecchie per le esigenze dell’impianto di destino a cui le mandate.”

Possiamo quindi definire che esistono 2 tipologie di analisi:

  • ANALISI DI CLASSIFICAZIONE
  • ANALISI PER CONFERIRE

Per rendere chiare le distinzioni sopra menzionate, vi proponiamo una serie di tabelle che sovrappongono i due concetti, commentando le quattro situazioni derivanti dalla combinazione di “Necessaria” e “Non necessaria”.

Concetto 1
Analisi ai fini NORMATIVI
Concetto 2
Analisi per CONFERIRE
SituazioneCommento
NecessariaNecessariaSia per conoscere la composizione esatta del rifiuto, sia per conferire è necessario fare analisiOltre alla prima analisi di classificazione, che probabilmente riuscirete ad usare anche per i primi conferimenti, appena l’analisi risulterà vecchia per il destino dovrete ripetere l’analisi
11.01.09 Fanghi e residui di filtrazione contenenti sostanze pericolose
Concetto 1
Analisi ai fini NORMATIVI
Concetto 2
Analisi per CONFERIRE
SituazioneCommento
Non necessariaNon necessariaNé per la normativa, né per il destino servono analisiVoi potrete adempiere agli obblighi di legge e conferire il rifiuto senza mai fare un’analisi
15.01.01 Scatolini e carta da disimballo delle materie prime
Concetto 1
Analisi ai fini NORMATIVI
Concetto 2
Analisi per CONFERIRE
SituazioneCommento
Non necessariaNecessariaSiete in grado di classificare il rifiuto senza analisi, ma il destino ha bisogno dell’analisi per poter ricevere il rifiutoVoi potrete adempiere agli obblighi A Avete adempiuto agli adempimenti di legge senza fare analisi, ma se volete conferire il rifiuto al destino dovete eseguirla e dovrete ripeterla ogni volta l’analisi risulti troppo vecchia di legge e conferire il rifiuto senza mai fare un’analisi
15.02.03 Stracci utilizzati per assorbire solo sostanze non pericolose
Concetto 1
Analisi ai fini NORMATIVI
Concetto 2
Analisi per CONFERIRE
SituazioneCommento
NecessariaNon necessariaPer conoscere con precisione
le concentrazioni percentuali delle sostanze pericolose contenute nel vostro rifiuto avete bisogno di un’analisi ma una volta attribuito il codice EER l’impianto di destino non ha l’obbligo di averle, gli basta un documento di omologa
Dovrete eseguire l’analisi una sola volta per adempiere agli obblighi normativi, ma poi non avrete alcun bisogno di rinnovarle salvo cambi qualcosa di significativo nel processo che lo genera
15.02.02 Straccio contaminato da una percentuale di sostanze pericolose di poco superiore ai limiti

CONCETTO 3

In base alla finalità dell’analisi (CLASSIFICARE / CONFERIRE), queste possono dover essere svolte con modalità diverse.

Le principali differenze riguardano parametri e tipologia di campionamento.

Ma prima una premessa fondamentale

Finalità analisiAnalisi imposta daCriteri di esecuzione indicati da
CLASSIFICARENormativaLinee Guida SNPA
(valenza normativa)
CONFERIREAutorizzazione
del destinatario
Impianto di destino

Avete già colto la differenza?

Le analisi di classificazione sono un obbligo di legge, affinché possano essere valide al 100% per un ente di controllo devono essere svolte secondo i criteri indicati dalle Linee Guida SNPA.

Le analisi per conferire una volta ottenuto l’approvazione dall’impianto di destinazione, non possono essere contestate da altri soggetti.

Tenendo presente questa distinzione, entriamo nel tecnico e individuiamo quali sono le principali regole delle 2 tipologie di analisi.

Tipologia di analisiParametri analitici
(chi li determina)
Vincoli sulla modalità di campionamento
ANALISI DI CLASSIFICAZIONEDettati dal processo che genera il rifiuto
(Chimico incaricato da produttore)
Criteri e personale
secondo UNI 10802:2013
ANALISI PER CONFERIREDettati dall’autorizzazione
del destino
(Impianto di destinazione)
Definiti dal destino, ma probabilmente nessun vincolo

Di fatto, se eseguite soltanto analisi per conferire e non avete mai svolto un’analisi di classificazione del vostro rifiuto, le autorità potranno contestare la mancata classificazione verbalizzando sanzioni amministrative e penali.

Cosa certifica che un’analisi sia di classificazione?

La documentazione che conservate insieme al certificato analitico.

Per garantire che un’analisi di classificazione, obbligatoria quando è richiesta un’analisi per caratterizzare il rifiuto e conoscerne la composizione, fornisca una tutela completa e non possa essere contestata da nessun ente di controllo, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

  • Piano di campionamento 10802
  • Verbale di campionamento 10802
  • Catena di custodia del campione 10802
  • Definizione del progetto analitico
  • Giudizio di classificazione
  • Relazione tecnica di classificazione

CONSIDERAZIONE NR 1:

Un’analisi di classificazione effettuata mediante campionamento 10802, considerando sia i parametri richiesti dalla normativa che quelli specificati dall’autorizzazione del sito di destinazione, può essere impiegata per entrambi gli scopi.

CONSIDERAZIONE NR 2:

Se non avete mai condotto un’analisi utilizzando il campionamento secondo la normativa UNI 10802 e redigendo l’intera documentazione correlata, di fatto non avete mai eseguito un’analisi di classificazione che sia normativamente inattaccabile.

Conclusioni:

  • se per conoscere la composizione e la classificazione del vostro rifiuto sono necessarie analisi chimiche, è fondamentale farle ALMENO UNA VOLTA seguendo le linee guida dell’SNPA;
  • una volta eseguita un’analisi di classificazione completa, le eventuali successive analisi per conferire richieste dall’impianto di destino potrete eseguirle con le modalità ordinarie, in quanto la tutela dell’analisi di classificazione non ha scadenza;
  • sarà necessario ripetere l’analisi di classificazione solo in caso di cambiamenti nel processo di generazione del rifiuto;
  • l’analisi per conferire dovrà essere rifatta ogni volta che l’impianto di destinazione lo richiederà.

Riteniamo cruciale comprendere e padroneggiare questa tematica per la tutela aziendale.

Condurre analisi nel rispetto di queste regole è essenziale per tutti i produttori di rifiuti.

In caso abbiate ancora dubbi sulle analisi da svolgere, potete sottoporceli tramite il nostro modulo web.

Saremo lieti di offrirvi una consulenza gratuita.

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