FAQ – Eco Checkup

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  • Tutela aziendale e personale dell’imprenditore;
  • Migliora la gestione dei rifiuti;
  • Ottimizza i servizi di smaltimento; 
  • Immagine aziendale verso gli stakeholders. 

Perché la normativa rifiuti non solo assegna ai produttori l’obbligo di smaltire correttamente i rifiuti, ma prevede anche una lunga serie di adempimenti, molti dei quali essendo poco noti vengono spesso trascurati. L’unica soluzione in grado di garantirvi serenità è un’accurata analisi della vostra situazione attuale, valutando poi gli aspetti che richiedono migliorie e scegliendo, di comune accordo, le soluzioni più sostenibili e tutelanti. Tutte caratteristiche racchiuse nel nostro Eco CheckUp, da mettere alla prova senza alcun impegno.

Avere un’attività che genera scarti di lavorazione significa avere la responsabilità sociale di rispettare la salute delle persone e impattare meno possibile sulla conservazione dell’ambiente. Per fare questo non è sufficiente smaltire i rifiuti, ma vanno messi in atto una serie di accorgimenti fondamentali, non esclusivamente normativi. Produrre una ridotta quantità di rifiuti non significa poterne trascurare la gestione nel suo complesso. Per poter quindi vivere serenamente il vostro ruolo imprenditoriale è necessaria l’esecuzione del nostro Eco CheckUp, con la conseguente conoscenza della totalità degli adempimenti da seguire. 

Noi non vi chiediamo di cambiare il vostro smaltitore, ma vi suggeriamo la valutazione complessiva della vostra gestione rifiuti, poiché si tratta di un’importante responsabilità non delegabile. Chi ha scelto di metterci alla prova con il servizio Eco CheckUp si è potuto dedicare alle proprie mansioni aziendali in totale serenità e completa consapevolezza.

Errori e carenze burocratiche sono facilmente individuabili nonché sanzionabili. Anni di esperienza ci hanno insegnato che non è sufficiente svolgere bene le attività, è fondamentale tenere una traccia scritta e documentata di ogni azione compiuta. A conferma di ciò, la recente approvazione normativa delle linee guida sulla classificazione dei rifiuti indica chiaramente l’obbligo di documentare la totalità delle premure messe in atto all’interno dell’azienda, al fine di dimostrare la corretta gestione dei loro rifiuti. Pertanto, se desiderate affrontare i possibili controlli in totale serenità, il nostro Eco CheckUp è il servizio perfetto per voi.

Essendo la gestione dei rifiuti un processo molto articolato, con un sopralluogo ordinario non è possibile la rilevazione di tutti gli aspetti necessari. È inoltre importante sottolineare che non sarà dovuto alcun compenso fino alla valutazione del lavoro da noi svolto.

No, a eccezione di alcune macro-indicazioni, l’Eco CheckUp è volto alla raccolta di tutte le informazioni necessarie alla valutazione della situazione esistente. Solo a seguito di un’attenta rielaborazione di questi dati potrà essere proposto un progetto personalizzato, portando così al miglioramento della vostra gestione rifiuti.

Otterrete un resoconto scritto in cui verranno elencate le criticità riscontrate, e per ognuna di esse le relative azioni da noi consigliate per la risoluzione.

Previo appuntamento sono necessarie un paio d’ore (variabili a seconda della complessità e della varietà dei processi), per mostrarci il vostro reparto produttivo e per permetterci di prendere visione della vostra documentazione. A tal riguardo è garantito il segreto professionale, nonché la massima riservatezza in merito a quanto visionato e raccolto.

No, affinché la vostra azienda sia pienamente tutelata è necessaria l’attuazione degli accorgimenti necessari, ovvero le azioni da noi proposte in seguito all’Eco CheckUp.

No, il nostro impegno per queste attività varia da azienda a azienda, in funzione del volume di lavoro da svolgere e dei sopralluoghi di cui necessita. Pertanto, al fine di evitare richieste economiche non proporzionate alle esigenze, il nostro supporto per il perfezionamento della vostra gestione rifiuti verrà quantificato in seguito all’esecuzione dell’Eco CheckUp. Qualora sceglieste di affidarci l’incarico per l’attività di miglioramento, il prezzo del servizio Eco CheckUp verrà completamente scontato sulla fattura della consulenza richiesta. 

La tempistica è variabile a seconda del volume di lavoro da svolgere e del livello di collaborazione dei vostri referenti interni. Normalmente sono necessari 12 mesi, tuttavia per situazioni di particolare urgenza è possibile ricercare una riduzione dei tempi. 

Assolutamente no. Noi potremmo eseguire solo una parte delle azioni necessarie, mettendo poi a vostra disposizione la nostra esperienza e le nostre più complete competenze. Tuttavia, affinché l’azienda possa assimilare le migliori prassi necessarie, garantendone il mantenimento nel tempo, è fondamentale la collaborazione anche delle vostre risorse interne.

La tutela non è derivante dalla sottoscrizione di un contratto, ma bensì dall’attuazione delle attività da noi individuate. Pertanto la vostra tutela sarà direttamente proporzionale alla quantità di attività che verranno messe in atto. 

Le attività da mettere in atto possono richiedere l’esecuzione di analisi, l’acquisto di attrezzature o consulenze in altri ambiti. La definizione e la precisa individuazione di queste eventualità è possibile esclusivamente durante lo svolgimento delle attività, e mediante il confronto con i referenti aziendali. 

Vi verrà proposto un ordine di priorità basate sul rapporto beneficio/costo, al fine di portare alla risoluzione delle carenze maggiormente sanzionate. Il piano di attuazione delle attività da noi proposte verrà però definito a seguito di un confronto con i referenti aziendali. 

Nel caso di un aggiornamento normativo durante il periodo contrattuale, la revisione del piano di attività aziendale sarà garantito senza la richiesta di alcun compenso aggiuntivo.

In questo caso, prima di sottoscrivere un contratto di Eco CheckUp, dovrete condividere con noi le vostre esigenze. Molto spesso dietro ai problemi si nasconde la necessità di riorganizzare la gestione, ma se nel vostro caso è possibile una risposta puntuale alle vostre necessità, verrà redatto un preventivo di consulenza su misura. 

All’interno del resoconto troverete per ogni criticità le indicazioni delle relative attività da mettere in atto. Probabilmente però dovrete avvalervi di una figura con esperienza nel settore, poiché sono necessarie competenze ed esperienza che normalmente il personale di un’azienda non possiede. 

Dopo che vi avremo trasmesso il resoconto scritto ed avervi proposto un incontro per illustrarvi il lavoro svolto, nel caso in cui non riteniate adeguato il compenso richiesto, avrete 15 giorni di tempo per comunicarcelo. In questo caso non verrà emessa alcuna fattura.

Non sussiste alcun vincolo di questo tipo. Risulta però evidente che la collaborazione con noi, in entrambe le tipologie di attività, renderebbe l’intera gestione maggiormente trasparente e tutelante; sarete tuttavia liberi di compiere la scelta del vostro eventuale smaltitore in completa autonomia.

Non abbiamo l’intento di rendervi dipendenti da noi, la nostra filosofia aziendale si basa sulla formazione delle risorse interne del cliente, al fine di rendere le aziende sempre più indipendenti dai nostri controlli. Disponiamo comunque di un servizio di “Mantenimento”, con il quale vi garantiamo 1 visita annuale e il puntuale aggiornamento delle novità normative riguardanti la vostra azienda.

Perché le premure da noi attuate, riguardanti le attività di smaltimento del rifiuto, non ci consentono di garantirvi una tutela completa su tutte le restanti incombenze previste dalla normativa. Per questo motivo lo svolgimento dell’Eco CheckUp è fondamentale al fine di garantire a voi e alla vostra azienda il pieno controllo degli adempimenti che vi competono.

I nostri contratti non prevedono vincoli di tempo e quantità. A fronte di una vostra richiesta di recessione il contratto cesserà e vi verrà eventualmente restituita la somma versata, come specificato nelle condizioni contrattuali.

No, riteniamo che la normativa rifiuti (parte IV D.lgs. 152/2006 e smi) sia una materia ampia e complessa. Per questo motivo, per scelta aziendale, riteniamo più qualificante concentrare le nostre energie esclusivamente su questo tema.

FAQ – Registro Outdoor

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  • Utilizziamo un software che minimizza la possibilità di errori;
  • La generazione delle scritture è affidata a personale estremamente qualificato, con esperienza decennale in questa mansione;
  • Puntualità nella registrazione dei movimenti, nel pieno rispetto delle indicazioni normative;
  • Impiego di strumenti di monitoraggio per il rispetto dei limiti normativi di stoccaggio;
  • Immagine aziendale migliorata, grazie all’innovazione degli strumenti digitali;
  • Esternalizzazione dell’operatività, con conseguente riduzione dell’impegno della risorsa aziendale dedicata.
  • Spesso la risorsa aziendale non dispone di un’adeguata formazione e non conosce le corrette prassi di tenuta, esponendo l’azienda a potenziali sanzioni causate da errori di compilazione;
  • Spesso la risorsa aziendale, a causa dei numerosi impegni, procrastina la compilazione del registro, esponendo così l’azienda a potenziali sanzioni derivanti dal mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa;
  • Spesso la risorsa aziendale, per comodità, non rispetta la frequenza di carico richiesta dalla normativa, esponendo l’azienda a potenziali sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle frequenze previste dalla normativa;
  • Spesso la risorsa aziendale non è in grado di verificare la corrispondenza dei saldi con le giacenze reali, esponendo l’azienda a potenziali sanzioni causate dall’incongruenza tra i due elementi;
  • Perché l’utilizzo di un software appositamente studiato scongiura il pericolo di errori di distrazione nella tenuta delle registrazioni, esponendo l’azienda a potenziali sanzioni derivanti da errori di compilazione;
  • Perché essere avvisati della prossimità ai limiti normativi di stoccaggio consente di scongiurare le sanzioni legate ai limiti stessi;
  • Perché le stampe derivanti da un software risultano più ordinate e di facile interpretazione.

I produttori di rifiuti sono soggetti all’obbligo di registro delle scritture di carico e scarico entro 10 giorni lavorativi dalla loro produzione o smaltimento.

I rifiuti che vengono generati continuativamente, ovvero quotidianamente, devono avere una scrittura di carico ogni dieci giorni lavorativi.

L’incongruenza tra due elementi è rappresentata dal disallineamento tra i saldi del Registro ed i quantitativi effettivamente presenti negli stoccaggi aziendali.

Tutti gli stoccaggi di rifiuto sono soggetti ad autorizzazione. Per poter stoccare regolarmente i rifiuti, senza tale autorizzazione, occorre rispettare il limite volumetrico o il limite temporale.

Essendo l’azienda obbligata a disporre, presso le proprie unità locali, della forma cartacea del Registro di carico/scarico, è necessaria la disponibilità di un referente aziendale cui affidare alcune semplici mansioni che lo impegneranno per 10-15 minuti a intervalli di 2 settimane, procedendo alla stampa dei file pdf che riceverà tramite mail.

Prima dell’inizio del servizio verrà eseguita una formazione presso i vostri uffici, durante la quale verrà anche consegnata una semplice procedura scritta contenente la spiegazione dettagliata del funzionamento del servizio. Il nostro incaricato è inoltre sempre a vostra disposizione in caso di necessità.

Il passaggio è possibile grazie al rilevamento preventivo delle scritture di carico non ancora smaltite, con il conseguente inserimento all’interno del nostro software affinché vengano prese in considerazione nella registrazione degli scarichi che le riguardano.

Prima dell’inizio del servizio vengono analizzate per ogni rifiuto le quantità e le frequenze di genesi. Sulla base di queste informazioni, viene poi stabilito se il rifiuto deve essere caricato in seguito ad una vostra comunicazione o se, al fine di sollevarvi dalla quantificazione quindicinale dei rifiuti prodotti, procedere a carichi con quantità predefinite.

Non sono presenti indicazioni normative che vietino espressamente questa prassi. In dieci anni di esperienza non abbiamo ricevuto nessuna contestazione in merito, anzi, qualche nostro cliente ha ricevuto i complimenti dagli enti di controllo per il rispetto della frequenza quindicinale di carico.

Per quanto riguarda i formulari da noi redatti non dovrete preoccuparvi di nulla. Per quelli in cui noi non siamo presenti, dovrete premurarvi di trasmettercene copia entro il Lunedì successivo all’operazione (carico o scarico).

Nel caso in cui l’errore sia oggettivamente dovuto al nostro operato, rimborseremo l’ammontare della sanzione fino a un importo di 10.000 €.

FAQ – Analisi Tutelanti

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  • Perché scegliendo di caratterizzare un rifiuto tramite analisi di laboratorio, questa opzione è quella che tutela maggiormente voi e la vostra azienda;
  • Perché gli accorgimenti che seguiamo, rispettano pienamente gli ultimi importanti aggiornamenti normativi;
  • Perché vi supportiamo nella raccolta di una serie di informazioni preliminari circa la natura del rifiuto e le modalità di stoccaggio, prima della raccolta del campione;
  • Perché creiamo un fascicolo che racchiude tutti gli elementi informativi necessari per valutare la rappresentatività del campione raccolto;
  • Perché ci interfacciamo con il laboratorio in modo da fornire loro tutte le informazioni che gli permetteranno di impostare un programma di prove adeguato e consono al processo produttivo da cui decade il rifiuto ed alle materie prime in esso contenute;
  • Perché disponiamo di un incaricato specializzato in questa fase, che si occupa di supportare i nostri clienti nel raccogliere e valutare le informazioni preliminari da fornire al laboratorio. La stessa persona si occupa poi della valutazione degli esiti analitici del laboratorio ed eventualmente confrontarsi con esso per qualsiasi osservazione successiva.
  • Perché disponiamo di incaricati che hanno conseguito l’abilitazione al campionamento secondo la normativa UNI 10802 come espressamente richiesto.
  • L’esecuzione di analisi sui propri rifiuti non è in alcun modo obbligatoria. Il ricorso all’effettuazione di analisi chimico-fisiche sui rifiuti è solo una delle possibili strade da intraprendere per la corretta classificazione di un rifiuto. Se questa può essere eseguita con un metodo diverso dalle analisi, un rifiuto può essere regolarmente smaltito anche senza essere stato analizzato;
  • Nel caso in cui si ricorra all’esecuzione di analisi per la classificazione di un rifiuto, la normativa specifica chiaramente che il campionamento e l’acquisizione di una serie di informazioni preliminari, riguardanti la natura del rifiuto e le modalità di stoccaggio, riveste un ruolo fondamentale al fine di avere un esito affidabile e tutelante dell’analisi.
  • La migliore scelta che possiate fare a tutela vostra e della vostra azienda, nel caso in cui decidiate di ricorrere ad un’analisi per classificare il vostro rifiuto, è di procedere ad un’analisi tutelante. Tale analisi, come le altre, non ha scadenza ed ha validità fino a quando non cambia il processo produttivo o le materie prime utilizzate. In questo caso risulterebbe necessario procedere ad un rinnovo analitico.

Un produttore di rifiuti può essere chiamato ad eseguire analisi per due motivazioni:

1. Caratterizzare e classificare il proprio rifiuto;
2. Rispettare un obbligo presente nell’autorizzazione dell’impianto a cui è destinato il rifiuto.

Nel primo caso, l’analisi svolta non ha una scadenza fino a quando non intervengono modifiche riguardo alle materie prime utilizzate, il processo produttivo da cui decade o nuovi criteri normativi di caratterizzazione/classificazione. Nel secondo caso, le analisi possono avere scadenza semestrale, annuale o non essere necessarie. In forte di ciò l’esecuzione di analisi tutelanti è consigliata soprattutto nel momento in cui si intenda ricorrere ad una nuova caratterizzazione e classificazione del proprio rifiuto.

  • L’esecuzione di questa tipologia di analisi garantisce la protezione da eventuali contestazioni da parte degli enti di controllo, in merito alle procedure messe in atto per l’esecuzione dell’analisi (campionamento, raccolta informazioni, ecc.).
  • Qualora gli enti di controllo contestino la mancanza di parametri, non valutati dal laboratorio, il produttore è tutelato poiché fornendo tutte le informazioni preliminari richieste dalla normativa, è responsabilità del laboratorio sulla base delle informazioni fornite, la definizione dei parametri da ricercare.

FAQ – Genesi

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  • Perché è il primo e più importante documento che un produttore di rifiuti dovrebbe preoccuparsi di predisporre. Questo documento è la base su cui impostare tutta la corretta gestione dei rifiuti, anche all’interno della vostra azienda;
  • Perché dedicando 10 minuti del proprio tempo alla predisposizione di una documentazione completa, che contenga tutte le informazioni utili a riguardo della genesi del rifiuto, potrete utilizzare lo stesso documento per inoltrare le informazioni a tutte le aziende che entreranno in contatto con il vostro rifiuto. In questo modo tutelate voi, la vostra azienda e il futuro delle prossime generazioni;
  • Perché questo adempimento, spesso ignorato, è espressamente richiesto dalla normativa a seguito degli importanti aggiornamenti intervenuti ad Agosto 2021;
  • Perché la normativa richiede la trasmissione delle “informazioni rilevanti” che riguardano il rifiuto alle figure di cui vi avvalete per la gestione:                                

1.Laboratorio e campionatore;
2.Eventuale intermediario;
3.Trasportatore;
4.Impianto di destino.

  • Perché la classificazione di un rifiuto (codice EER ed eventuali caratteristiche di pericolo) non è l’unica “informazione rilevante” per una corretta gestione. La classificazione di un rifiuto si ottiene partendo dalle informazioni contenute nella genesi del rifiuto, pertanto non si assolve a questo obbligo semplicemente comunicandone la classificazione. A tal proposito la normativa descrive tutti gli elementi da tenere in considerazione per redigere una genesi del rifiuto completa e in grado di tutelare voi e la vostra azienda.

L’obbligo di redigere una genesi rifiuto completa, contenete tutte le informazioni utili, è in carico al produttore e non allo smaltitore. Lo smaltitore è il soggetto che, tramite queste informazioni, seleziona la corretta gestione da attuare sul rifiuto. La mancanza di questo documento potrebbe causare problemi all’interno della vostra gestione rifiuti, portando anche a conseguenze economiche. Senza la ricezione della documentazione completa e di tutte le informazioni necessarie, al vostro smaltitore potrebbero mancare gli elementi essenziali alla definizione della gestione corretta del vostro rifiuto.

Oltre a non aver adempiuto ad una disposizione normativa, sarete ritenuti responsabili di qualsiasi disguido possa generarsi con la gestione del vostro rifiuto da parte di uno dei soggetti che intervengono nella sua gestione, in quanto non sono state comunicate loro le caratteristiche del rifiuto che hanno in gestione.

Le genesi dei rifiuti non hanno una scadenza o un obbligo di aggiornamento periodico. Questo documento deve essere aggiornato ogni qualvolta interviene una modifica all’interno del processo produttivo o delle materie prime impiegate nella sua generazione. Le informazioni all’interno di questo documento devono essere aggiornate prontamente a fronte di una qualsiasi modifica. Se i processi produttivi e le materie prime impiegate non subiscono alcun cambiamento, la genesi del tuo rifiuto rimane valida e corretta.

  • Certo, per alcuni rifiuti provenienti da lavorazioni in cui la chimica riveste un ruolo importante, vanno messe in atto tutte le premure e occorre redigere un documento estremamente completo. La maggior parte dei rifiuti aziendali normalmente prodotti, però, richiede solo un po’ di attenzione e precisione. In 5-10 minuti andrete a predisporre un documento fondamentale alla vostra tutela.
  • Per i nostri clienti abbiamo studiato e predisposto un modello di genesi del rifiuto che possa guidare i produttori di rifiuti nella raccolta delle informazioni necessarie, ma la figura chiave per un perfetto confezionamento del documento siete voi. Servono le vostre informazioni sul processo e occorre reperiate la documentazione necessaria.
  • Per i nostri clienti disponiamo di una figura dedicata che, grazie alla sua esperienza e competenza, garantisce un costante supporto e collaborazione, con l’obiettivo di redigere un documento completo e corretto in ogni sua parte.

FAQ – Omologhe

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  • Perché questo documento, da voi timbrato e firmato, attesta le caratteristiche definitive del vostro rifiuto (codice EER, eventuali caratteristiche di pericolo, analisi svolte sul rifiuto, metodo di confezionamento), con la finalità di fornire tutte le informazioni utili allo smaltitore per la gestione corretta del rifiuto;
  • Perché questa prassi, oltre ad essere espressamente prevista dalla normativa vigente, vi tutela a fronte di eventuali disguidi nel conferimento del rifiuto.

L’obbligo di redigere un’omologa del rifiuto è in carico al produttore e non allo smaltitore. Lo smaltitore è il soggetto che, ricevendo le informazioni contenute in questo documento, procede alla gestione corretta e coerente sul rifiuto. Non ricevendo la documentazione completa e tutte le informazioni necessarie, verrebbero a mancare degli elementi essenziali per la definizione della gestione corretta dei vostri rifiuti. 

Oltre a non aver adempiuto ad una disposizione normativa, non sarete tutelati nel momento in cui dovesse presentarsi qualsiasi disguido con la gestione del vostro rifiuto. Non avendo ricevuto le informazioni complete tramite questo documento, lo smaltitore potrebbe attribuirvi la responsabilità di questi eventuali disguidi.

Assolutamente sì. Questo documento raggiunge il suo scopo solamente se inviato allo smaltitore prima del conferimento del rifiuto. Inviando il documento dopo aver effettuato il conferimento, lo smaltitore da voi scelto potrebbe attribuirvi la responsabilità di eventuali disguidi, poiché non gli sono state fornite in precedenza tutte le informazioni necessarie per poterlo gestire nel modo corretto.

Come le genesi dei rifiuti, questi documenti non hanno una scadenza o un obbligo di aggiornamento periodico. Questo documento deve essere aggiornato ogni qualvolta interviene una modifica nelle informazioni in esso contenute. Va inoltre aggiornato prontamente a fronte di una qualsiasi modifica. Nel momento in cui avviene un cambio di smaltitore questo documento dovrà nuovamente essere redatto, firmato e inoltrato.

Le informazioni contenute all’interno di questi due documenti sono molto simili, ma la differenza consiste nel loro obiettivo e nel momento in cui essi vanno redatti e inviati. La genesi del rifiuto deve essere redatta dal momento in cui il rifiuto viene prodotto, per poter raccogliere tutte le informazioni necessarie per attestare la sua caratterizzazione. L’omologa, invece, va redatta esclusivamente nel momento in cui si deve procedere allo smaltimento del rifiuto, per fornire allo smaltitore tutte le informazioni necessarie alla sua corretta gestione. Va specificato che spesso ogni smaltitore ha un proprio modello predefinito da compilare.

Non è sufficiente indicare il solo codice EER sui colli dei rifiuti in quanto, soprattutto nel caso di rifiuti pericolosi, l’indicazione del solo codice non comporta la conoscenza delle accortezze necessarie da attuare durante la manipolazione degli stessi. 

Riportare le caratteristiche di pericolo sulle etichette dei rifiuti permette, quindi, una tutela sia per i propri dipendenti che per eventuali enti esterni che dovranno operare nelle aree aziendali.

Per questo motivo possiamo fornire, ai clienti che ce lo richiedono, le corrette etichettature che andranno stampate e apposte sui colli contenti i rifiuti.

Individuare opportunamente, tramite l’apposizione di cartelli, le zone dedicate allo stoccaggio dei rifiuti è un adempimento richiesto dalla normativa. Il motivo per il quale è richiesta questa premura è la necessità di ottemperare all’ esplicito obbligo di chiara separazione tra le zone di stoccaggio dei rifiuti e le zone destinate allo stoccaggio delle materie prime. Durante la nostra attività affianchiamo i clienti nell’identificazione e nel corretto allestimento delle zone dedicate allo stoccaggio dei rifiuti, fornendo poi loro le etichette da apporre ai colli.

No, il corretto confezionamento del rifiuto non è sufficiente per assolvere appieno agli obblighi di legge. La normativa prevede espressamente l’obbligo di etichettatura dei rifiuti, definisce inoltre le specifiche tecniche necessarie affinché la pratica risulti idonea. Non prestare la giusta attenzione a  queste caratteristiche, come la mancata etichettatura dei propri rifiuti, rappresenta un illecito penale. Per scongiurare questo pericolo forniamo ai clienti che ne fanno richiesta le corrette etichettature, le quali potranno essere facilmente stampate e apposte ai colli contenti i rifiuti.   

FAQ – Attestazione ADR

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  • Perché la vostra responsabilità non si limita al barrare sul formulario la casella ADR – SI a seconda delle indicazioni ricevute da parte del tuo smaltitore;
  • Perché qualora uno (o più) dei vostri rifiuti siano soggetti a questa normativa, è vostra responsabilità preoccuparvi di determinare la classificazione ADR nonché le relative procedure da rispettare prima, durante e dopo il trasporto;
  • Perché per tutelare voi e la vostra azienda durante la fase di trasporto, questo documento attesta che avete valutato anche le ricadute di questa normativa sulla gestione dei vostri rifiuti;
  • Perché il mancato rispetto della norma ADR prevede sanzioni non solo nell’ambito dell’applicazione del codice della strada, ma anche in materia ambientale;
  • Perché qualora sia effettuata una classificazione errata, oppure non vengano rispettate le procedure previste, la responsabilità ricadrà anche su di voi e la vostra azienda;
  • Perché qualora durante la fase del trasporto, anche se effettuato da un soggetto terzo (trasportatore), dovesse succedere un incidente con danni cagionati dalla pericolosità del rifiuto ADR, la vostra azienda affronterà conseguenze penali;
  • Perché la determinazione di questi aspetti è l’ultimo passaggio di una classificazione dei rifiuti eseguita in modo tutelante.

Perché la responsabilità in merito alla classificazione dei propri rifiuti è in carico al produttore. Il trasportatore e lo smaltitore non sono responsabili della corretta classificazione dei vostri rifiuti, anche nel momento in cui dovessero inviarvi un fac-simile o dovessero procedere loro alla compilazione del formulario. Con la sottoscrizione del FIR, il produttore si assume la responsabilità delle informazioni riguardanti il rifiuto in esso contenute. Per questo motivo, tra i documenti che noi prepariamo per lo smaltimento rientra anche l’attestazione ADR redatta da un professionista abilitato, così facendo possiamo garantire la tutela dell’azienda giustificando le scelte condotte durante la classificazione.

Questo documento non ha una scadenza. Occorre aggiornarlo ogni qualvolta si modifichino le caratteristiche di pericolo assegnate al rifiuto, oppure nel caso in cui vi siano delle modifiche normative che comportano la rivalutazione dell’aspetto ADR.

FAQ – Metodo

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  • Perché la vostra tutela è una nostra priorità;
  • Perché confezioniamo documenti volti alla tutela vostra e e della vostra azienda, anche una volta eseguito lo smaltimento;
  • Perché lavoriamo solo con rifiuti classificati in modo tutelante;
  • Perché siamo in grado di indicarvi le migliori prassi che vi garantiscano una reale tutela;
  • Perché non basta far ritirare i rifiuti per adempiere agli obblighi normativi;
  • Perché siamo un team di 10 persone, ognuno specializzato in una fase di gestione del rifiuto;
  • Perché prima di procedere al ritiro del rifiuto la richiesta di servizio viene gestita in una filiera che prevede più di 40 controlli;
  • Perché tramite il nostro sistema di raccolta delle informazioni riguardanti il rifiuto, massimizziamo la vostra tutela nei confronti delle altre figure che intervengono nella sua gestione;
  • Perché tramite il nostro sistema di analisi tutelante vi consegnamo un fascicolo di classificazione del rifiuto conforme agli ultimi aggiornamenti normativi.

Per potervi garantire, in ogni situazione, la massima tutela possibile e rendervi consapevoli di quelle che sono le vostre responsabilità nell’ambito della gestione dei rifiuti.

L’applicazione delle 12 fasi comporta l’evoluzione della vostra azienda fino all’eccellenza. È comunque possibile, da realtà a realtà, un adattamento delle fasi alle diverse esigenze dell’azienda.

FAQ – Garanzia Smalty

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Dopo che vi avremo trasmesso il resoconto scritto ed avervi proposto un incontro per illustrarti il lavoro svolto, avrete 15 giorni di tempo per comunicarci di non ritenere adeguato il compenso richiesto rispetto al lavoro svolto. In questo caso, non vi verrà emessa alcuna fattura;

Si, ma non ti sarà consentita la condivisione del documento al di fuori del tuo personale senza il nostro consenso;

Nessuno! I nostri contratti non prevedono vincoli di tempo e quantità, pertanto, a fronte di una vostra richiesta di rescissione, il contratto cesserà e vi verranno, eventualmente, restituiti i soldi come specificato nelle condizioni contrattuali;

Nel caso l’errore sia oggettivamente dovuto al nostro operato, rimborseremo l’intero ammontare/fino all’importo di 10.000 €;

  • L’esecuzione di questa tipologia di analisi garantisce che non possano esserci eventuali contestazioni da parte degli enti di controllo in merito alle procedure seguite per l’esecuzione dell’analisi (campionamento, raccolta informazioni, ecc.). Garantisce inoltre la tutela completa al produttore affinché abbia fornito al laboratorio tutte le informazioni necessarie per poter valutare i parametri da ricercare.
  • Qualora gli enti di controllo contestino la mancanza di parametri da ricercare, non valutati dal laboratorio, il produttore è tutelato in quanto, fornendo tutte le informazioni preliminari richieste dalla normativa, è responsabilità del laboratorio, sulla base delle informazioni fornite, la definizione dei parametri da ricercare.